Di cosa si tratta
La ASDI (ASsegno di DIsoccupazione) è una misura sperimentale destinata ai lavoratori che, esaurita la fruizione della NASpI (vedi articolo del 21 gennaio 2015) siano ancora in situazione di non occupazione e di bisogno economico.
La ASDI (ASsegno di DIsoccupazione) è una misura sperimentale destinata ai lavoratori che, esaurita la fruizione della NASpI (vedi articolo del 21 gennaio 2015) siano ancora in situazione di non occupazione e di bisogno economico.
Requisiti
Sono tre: aver usufruito per intero della NASpI, essere in condizioni di ISEE basso (sotto i 5.000 € all'anno, secondo la Circolare INPS) e non avere ancora una nuova occupazione.
Sono tre: aver usufruito per intero della NASpI, essere in condizioni di ISEE basso (sotto i 5.000 € all'anno, secondo la Circolare INPS) e non avere ancora una nuova occupazione.
Quanto?
È pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpI ricevuto. L'ammontare può essere incrementato per eventuali carichi famigliari.
È pari al 75% dell'ultimo trattamento NASpI ricevuto. L'ammontare può essere incrementato per eventuali carichi famigliari.
Durata
L'ASDI partirà il 1° maggio 2015 ed avrà durata pari a sei mesi.
L'ASDI partirà il 1° maggio 2015 ed avrà durata pari a sei mesi.
Quali condizioni?
La percezione dell'ASDI è subordinata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai centri per l'impiego competenti, progetto che prevede specifici impegni e l'attivazione del cittadino nella ricarca di lavoro – compresa la partecipazione a corsi di formazione o ad iniziative di orientamento.
La percezione dell'ASDI è subordinata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai centri per l'impiego competenti, progetto che prevede specifici impegni e l'attivazione del cittadino nella ricarca di lavoro – compresa la partecipazione a corsi di formazione o ad iniziative di orientamento.
Decadenza
La mancata attivazione comporta decadenza. Non implica invece la decadenza l'accettazione di un nuovo lavoro: in questo caso, i redditi che derivano da un eventuale nuovo impiego (o attività in proprio) possono essere cumulati con l'ASDI.
La mancata attivazione comporta decadenza. Non implica invece la decadenza l'accettazione di un nuovo lavoro: in questo caso, i redditi che derivano da un eventuale nuovo impiego (o attività in proprio) possono essere cumulati con l'ASDI.