Apprendistato per tutti, con il nuovo decreto sulle tipologie contrattuali, anche senza limiti di età: l'apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità viene infatti rilanciato e rinforzato con una serie di incentivi e sgravi. Vediamolo nel dettaglio.
Chi?
Possono essere assunti in apprendistato senza limiti di età tutti i lavoratori che percepiscono una indennità di mobilità (quindi iscritti alle liste di mobilità) o un trattamento di disoccupazione, vale a dire ASpI, NASpI, DIS-COLL e ASDI (nei link, gli articoli di Proposta Lavoro sui rispettivi ammortizzatori sociali), ma anche disoccupazione agricola e disoccupazione edile.
Perché?
L'apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità ha finalità di qualificazione o riqualificazione professionale. È prevedibile che il controllo su formazione e certificazione delle competenze professionali acquisite in questo modo sarà molto stringente.
Conviene?
L'apprendistato per lavoratori disoccupati o in mobilità sembra essere conveniente sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Vediamo pro/contro e perché.
►Per il lavoratore:
CONTRO: lo stipendio del lavoratore può essere ridotto fino a due livelli in meno o percentualizzato, a seconda del contratto collettivo.
PRO: formazione e riqualificazione professionale devono essere effettive, il datore non può sottrarsi; in più, non è possibile recedere liberamente dal contratto al termine della formazione: se il datore vuole licenziare deve rispettare le regole comuni (più stringenti) sul licenziamento individuale: giustificato motivo o giusta causa.
►Per il datore di lavoro:
CONTRO: a differenza di tutti gli altri apprendisti, quelli in apprendistato per i lavoratori disoccupati o in mobilità non godono dei benefici per l'anno successivo alla conferma in servizio.
PRO: il datore beneficia di un beneficio normativo, gli apprendisti non rientrano nel computo dei lavoratori alle sue dipendenze, e di un regime contributivo doppiamente agevolato.
- Sgravio contributivo: per i primi 18 mesi è lo stesso degli apprendisti, che varia cioè dallo sgravio totale per le imprese sotto i 9 dipendenti allo sgravio graduale di anno in anno (il datore paga 1,5% il primo anno, 3% il secondo, 10% dal terzo in poi) per le altre.
- Incentivo: se il datore assume a tempo pieno in apprendistato lavoratori in mobilità, per ogni mese di lavoro riceverà un contributo sulla retribuzione pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore. La durata del contributo è variabile, (il tetto massimo è: 36 mesi per aree ad alta disoccupazione, 24 mesi per ultra 50enni, 12 mesi tutti gli altri) ma in ogni caso sparirà, per effetto della Riforma Fornero, dal 1° gennaio 2017.
►Per entrambi:
CONTRO: nessuno;
PRO: la possibilità di (ri)qualificare il lavoratore con notevole risparmio contributivo per datore e lavoratore vince di gran lunga sui "contro". Certamente è una norma che troverà un'applicazione di nicchia (meglio così, perché l'apprendistato deve rimanere un contratto per i giovani) ma con il giusto programma formativo, l'apprendistato per i lavoratori disoccupati o in mobilità (una misura attiva) può diventare una leva di occupazione e occupabilità molto più strategica rispetto a disoccupazione e mobilità, misure passive destinate ad essere depotenziate se non cancellate dalle riforme del Jobs Act.
Sarà interessante allora vedere come il mondo del lavoro interpreterà questa possibilità, sperando che la trasformi in occasioni per i lavoratori di acquisire competenze innovative e tecnologiche per inserirsi al meglio nelle nuove frontiere del lavoro.
Simone Caroli
Tutto bello, tutto giusto. Ma ancora una volta rimangono fuori tutte le persone che per anni hanno lavorato all’università in ricerca o ruoli simili, che hanno superato i 29 anni e che quindi non hanno diritto a indennizzi di disoccupazione e che quindi perdono anche questa possibilità di diventare appetibili da parte delle aziende.
Nessun tirocinio formativo per noi, nessun contratto di apprendistato.
La “generazione perduta” ringrazia.
Tiziana
Tiziana, è vero: chi non percepisce disoccupazione sembrerebbe fuori da questa misura. Speriamo che una circolare interpretativa chiarsica in senso ampio che possono partecipare tutte le persone in stato di disoccupazione.
Nel frattempo, ci terremo aggiornati sulle misure di politiche attive universali, che dovrebbero essere rivolte proprio a prescindere da qualsiasi requisito che non sia la mancanza di lavoro.
Speriamo di darti presto qualche notizia incoraggiante,
Simone
Salve mi chiamo Francesco.Ho lavatoro come addetto alla vendita per 48 mesi dal feb 2009 al feb 2013, più un mese a tempo indet dal febbraio 2013 a marzo 2013.Ora licenziato per causa involontaria…cioè l'attività è stata ceduta.Leggo su sito INPS in circolare 142 del 18-12-12 che forse avrei SOLO UNA PARTE dei requisiti per ricevere l'indennizzo Aspi o miniAspi.Cioè nella circolare dice che servono almeno due anni di assicurazione [e cito:”c) possano far valere almeno due anni di assicurazione.Per tali soggetti devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.”] (ma che assicurazione?) e un anno di contribuz contro la disoccupazione nell’ulltimo biennio [e ricito:” possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o contributo ASpI) nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.”]Per ignoranza mia non capisco la differenza tra i due requisiti che ho qui sopra citato, ma comunque, voglio dire, nel contratto d'apprendistato i contributi contro la disoccupazione il datore li versa solo se concordato mi pare di capire, cioè, non è tenuto a versarli…Mi potreste chiarire la situazione?Ve ne sarei grato.
Ciao Francesco Pramath,
provo a rispondere alla tua richiesta. Provo a spiegarti i due requisiti e premetto, se non mi trovi chiaro, commenta pure qua sotto e cercherò di rispondere meglio.
Dunque, l’assicurazione contro la disoccupazione è una cifra che versano i datori di lavoro ogni mese all’INPS pari all’1,61% dello stipendio lordo.
Il primo requisito significa che devi aver lavorato almeno due anni prima di presentare la domanda. Il secondo requisito indica che questi versamenti devono essere stati effettuati, ricordiamo: dal datore, almeno per un anno.
Facci sapere se ti sono stato d’aiuto.
A presto!
Da Ottobre 2013 risulto iscritto nelle liste di disoccupazione, del Centro per l’impiego della mia provincia ed ho ottenuto l’indennità di disoccupazione Aspi nel 2014; potrei avvalermi della forma contrattuale dell’apprendistato senza limiti di età, contemplata nell’art. 47 comma 4?
Grazie in anticipo per la cortese risposta.
Saluti, Alessandro
Buongiorno Alessandro,
per la forma contrattuale che ha indicato serve essere iscritti alle liste di mobilità o percepire un’indennità di disoccupazione.
Se attualmente riceve ancora l’Aspi, può essere assunto anche lei come apprendista da art. 47, comma 4.
Grazie a lei per averci contattato,
buona settimana,
Simone
Gentile Dott. Caroli,
La ringrazio innanzitutto per la sua risposta ed approfitto per porle un ultimo quesito.
L’Aspi è terminata nel 2014 ma a breve firmerò un contratto di ricollocazione, avendo partecipato al bando della Regione Lazio 2015 (http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/news/?id=POR-FSE-2014-2020_1388&a=0); successivamente avrò diritto a richiedere un’indennità di disoccupazione in modo da poter rispettare l’art. 47 comma 4, proponendo così all’azienda interessata un inquadramento di apprendistato alta formazione?!
Grazie in anticipo per la sua cortese risposta.
Alessandro
Buonasera Alessandro,
l’art. 47, comma 4, le dà diritto all’apprendistato in quanto percettore di un trattamento di disoccupazione. La norma non specifica quale, lasciando intendere dunque che ogni trattamento, compreso il suo, sia utile per far valere il requisito.
Tuttavia non si parla dell’apprendistato di alta formazione (di cui all’art. 45 de Decreto citato), ma di quello professionalizzante, di cui all’art. 42.
Era interessato al conseguimento di un titolo di studio?
Simone
Buongiorno Dott. Caroli,
Apprezzo il suo interesse e le confido che sto facendo fatica ad ottenere informazioni in linea con la mia situazione; la sua risposta mi lascia ben sperare anche se preclude il percorso dell’alta Formazione.
La mia intenzione è di conseguire un diploma di specializzazione ITS e ritiene sia possibile proporlo nel percorso formativo aziendale, con la formula del professionalizzante?
Questo è l’ultimo punto che vorrei chiarire e le garantisco che poi la lascerò andare.
La ringrazio per la sua disponibilità, i miei più cordiali saluti.
Alessandro
Buongiorno Alessandro,
il discorso in questo caso si complica, e non poco, dal momento che bisogna addentrarsi approfonditamente nel caso specifico.
Secondo me i due percorsi si possono integrare, ma non me la sento di esprimermi senza conoscere la situazione esatta.
Nel caso me ne volesse parlare in privato, le lascio i miei riferimenti:
Teniamoci in contatto,
ricambio i saluti,
Simone
Ok, bella iniziativa, tutto ok… ma dove sono le aziende che assumono gli over 29 in mobilità/disoccupazione? Io sto cercando annunci di lavoro in merito ma non ne ho trovato neanche uno, sono tutti rivolti a giovani fino a 29 anni (io ne ho 34); ho inviato ugualmente la mia candidatura con allegato CV a più di 200 annunci e… indovinate… nessuna risposta! Perciò mi chiedo: le aziende sono a conoscenza di questa iniziativa? Forse in alcuni casi si, ma non risponde ugualmente nessuna, nonostante io specifichi alla fine di ogni lettera di presentazione (cito testualmente) “Allego CV. Info aggiuntive: in mobilità (L.223/91 art.24), quindi assumibile con la forma contrattuale “apprendistato in mobilità”, che non prevede vincoli di età.
Sinceri saluti. Walter Fazio”. Non so… ditemi voi!
Ciao Walter, è davvero ingiusto che le aziende rivolgano i loro annunci solo ad under 29, oltre che discriminatorio. Noi facciamo il possibile per segnalare possibilità di lavoro come quella che stiamo commentando. Ma perché arrivi a tutti bisogna diffondere ancora di più.
Salve sono stato ammesso ad un concorso con assunzione mediante apprendistato professionalizzante, over 29, per aver percepito la mini aspi nel 2014 per 14 settimane. Nel frattempo ( tra la prima e l’ultima prova) ho lavorato per 12 settimane, e percepito la NASPI che scade a giorni. Posso considerarmi comunque beneficiario ed essere assunto se ho percepito tutta l’indennità spettante?
Buonasera,
purtroppo la lettera della legge e il chiarimento del Ministero del Lavoro dato con interpello n. 19/2016 sembrano confermare che solo i soggetti beneficiari di disoccupazione possono essere assunti in apprendistato senza limiti di età. Una volta percepita tutta l’indennità, perciò, si perde la possibilità di essere assunti con questo particolare tipo di apprendistato.