29 gen, 2010
Casalinghe meno disperate
Scritto da: Danilo Sanna In: Legislazione e sicurezza sul lavoro
Il 31 gennaio è in scadenza l’assicurazione obbligatoria per le casalinghe. La figura, ovviamente, la conosciamo tutti: quella della casalinga, la donna (o l’uomo, vista la sempre crescente componente maschile) che si occupa a tempo pieno della cura della famiglia e della casa.
Eppure, sebbene si tratti di un vero e proprio lavoro, è solo di recente che ne è stato riconosciuto il valore, grazie alla legge 439/99, che istituisce l’assicurazione obbligatoria per la categoria (per farne parte bisogna possedere determinati requisiti) al fine di tutelarne la salute da incidenti domestici.
L’ente che si occupa della gestione del sistema è l’INAIL, la modalità di pagamento avviene trammite un apposito bollettino, ritirabile presso gli uffici dell’INAIL, delle Poste o di una delle Associazioni di categoria (Donne Europee Federcasalinghe, Moica e Scale Ugl). L’ammontare del premio assicurativo da versare, presso qualunque ufficio postale, è di 12,91 € entro il 31 gennaio di ogni anno.
Da gennaio 2010 è attiva anche la modalità online (è necessario registrarsi sul sito dell’INAIL), grazie alla quale è possibile scariche il bollettino o compilarlo direttamente sul sito; anche il pagamento può essere effettuato in rete.
Attenzione: è sufficiente ritirare il bollettino solo la prima volta che si deve effettuare il versamento del premio assicurativo; per i rinnovi successivi, infatti, l’INAIL spedisce a casa dell’assicurato una lettera con il modulo di pagamento precompilato.
Causa reddito, sono esclusi dal pagamento del premio quei soggetti alla cui tutela assicurativa concorre lo Stato, per tutti gli altri il pagamento è obbligatorio, pena un’ammenda pari ai 12,91 € dell’assicurazione.
L’INAIL corrisponderà all’assicurato una rendita vitalizia per gli infortuni domestici che hanno provocato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% (non comunque un grande somma, data l’esiguità del premio assicurativo).
Si tratta di un riconoscimento molto piccolo, però, se paragonato alla mole di lavoro o comunque alle forme di assicurazione e tutela previste per gli altri lavoratori: ad esempio, non è previsto nessun risarcimento per le malattie professionali e la forma di invalidità oltre la soglia del 33% deve essere permanente (non è riconosciuta nessuna tutela per forme invalidanti temporanee). Piccolo utile passo, insomma, ma da correggere ed arricchire.
Danilo









